Art. 10.

      1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
      2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
      3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno.